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ARTICOLO 1
PRINCIPI E FINALITÀ

1. Tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli (sigla ODCEC) hanno diritto ad un ambiente di lavoro sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto della libertà e dignità della persona. L’ODCEC di Napoli garantisce ad ogni iscritto il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole e che discrimini, anche in via indiretta, l’iscritto nello svolgimento della professione.

2. L’ODCEC di Napoli adotta le iniziative volte a favorire, attraverso la formazione, l’informazione e la prevenzione, il rispetto reciproco e l’inviolabilità della persona e promuove azioni di sostegno agli iscritti in particolari situazioni di svantaggio personale e sociale.

3. Gli iscritti hanno il diritto di svolgere le proprie funzioni in un ambiente che garantisca il rispetto della dignità umana di ciascuno, evitando ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno e indesiderato.

ARTICOLO 2
MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI

1. Le molestie morali, psicologiche e sessuali insidiano la dignità di chi le subisce e ne compromettono l’integrità fisica e psichica, la fiducia e la motivazione al lavoro.

2. Costituiscono molestie morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa quelle azioni che mirano a danneggiare il professionista e che sono svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso. E’ inoltre da intendersi molestia morale o psicologica ogni atto o comportamento che esplicitamente o implicitamente, sia lesivo della integrità e della dignità della persona o che ne limiti le potenzialità professionali.

3. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che arrechi, di per sé o per la sua insistenza, offesa alla
dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un ambito di lavoro intimidatorio e ostile.

4. Costituisce discriminazione nell’ambito dell’attività professionale ogni atto o comportamento che ingiustificatamente leda l’iscritto rispetto ad altro professionista.

5. Sono, altresì, considerati come discriminazioni quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che creano, nei confronti dei diversamente abili, un clima di intimidazione ostile che possa ledere la dignità e libertà individuale.

6. Il professionista che subisca o abbia subito molestie morali, psicologiche e sessuali o che sia esposto comunque a comportamenti indesiderati e/o discriminatori ha diritto a chiedere l’intervento dell’ODCEC di Napoli affinché adotti gli opportuni provvedimenti. Chi denuncia casi di molestia o discriminazione ha diritto alla riservatezza.

7. Il professionista portatore di handicap ha diritto a chiedere l’intervento dell’ODCEC di Napoli affinché provveda, nei limiti del proprio ruolo istituzionale, alla rimozione delle barriere architettoniche che impediscono il normale svolgimento della professione.

ARTICOLO 3
AMBITO DI APPLICAZIONE, RESPONSABILITÀ,
ATTI CONSEGUENTI ALL’ADOZIONE DEL CODICE

1. Sono tenuti all’osservanza dei principi e delle finalità contenute nel presente Codice tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed al relativo Registro dei Praticanti.

2. L’ODCEC di Napoli garantisce l’applicazione del Codice di comportamento e tutela chi è vittima di comportamenti molesti o discriminatori fondati su sesso, razza o origine etnica, religione, ideologie politiche, handicap, età o tendenze sessuali.
3. L’ODCEC di Napoli, con il coinvolgimento del Comitato Pari Opportunità, qualora se ne presenti la necessità, verifica la trasparenza delle procedure inerenti gli iscritti relativamente ai seguenti casi: conferimento di incarichi da parte di enti pubblici e privati, riconoscimenti professionali, partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento.

4. L’iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi. Il professionista deve consentire a chi svolge il tirocinio presso il suo studio l’apprendimento dell’etica, della tecnica e della pratica professionale riferita ai campi di attività dello studio. Il professionista deve gestire i rapporti con il tirocinante presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti questi deve svolgere.

ARTICOLO 4
Il CONSULENTE DI FIDUCIA (Nomina e compiti)

1. In applicazione del presente Codice, il Comitato Pari Opportunità istituisce la figura del Consulente di fiducia per la trattazione dei casi di discriminazioni e/o molestie nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale.

2. Il Consulente di fiducia, scelto tra le persone indicate dal Comitato Pari Opportunità, è nominato dal Consiglio dell’ODCEC di Napoli e dura in carica fino alla scadenza del Comitato e può essere riconfermato. Il Consulente di fiducia, su richiesta della persona interessata, istruisce il caso e ne informa il Comitato, garantendone la privacy.

3. Gli interessati possono incontrare il Consulente di fiducia nell’orario stabilito dal Comitato Pari Opportunità.

4. Nel caso il denunciato sia un iscritto, l’ODCEC di Napoli si avvale del Comitato Pari Opportunità e del Consulente di fiducia nella fase istruttoria riferita all’eventuale procedimento disciplinare instaurato.

ARTICOLO 5
PROCEDURA INFORMALE

1. La persona vittima di comportamenti discriminatori o molesti, interessata a porvi fine senza particolari formalità, può richiedere, rivolgendosi al Consulente di fiducia, l’intervento del Comitato Pari Opportunità per la trattazione dei casi di molestia.

2. Il Comitato Pari Opportunità decide sulla modalità più idonea per affrontare il comportamento discriminatorio o molesto.

3. In ogni momento della procedura, il denunciante può ritirare la segnalazione.

ARTICOLO 6
PROCEDURA FORMALE

1. La procedura formale ha inizio con la denuncia scritta del comportamento molesto da parte dell’interessato al Comitato Pari Opportunità che provvede ad informarne il Consiglio dell’ODCEC di Napoli.

2. Il Consiglio dell’ODCEC di Napoli, avvalendosi della consulenza del Comitato Pari Opportunità, promuove gli accertamenti preliminari e, qualora emergano elementi sufficienti, avvia il procedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente.

3. L’ODCE di Napoli, di concerto con il Comitato Pari Opportunità, accertata la fondatezza della denuncia, ha cura di tutelare l’iscritto denunciante da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e vigila sull’effettiva connotazione dei comportamenti di molestia o discriminazione.

4. Ove la denuncia si dimostri infondata, l’ODCEC di Napoli, nell’ambito delle proprie competenze, opera in forma adeguata al fine di riabilitare il buon nome della persona accusata.

ARTICOLO 7
RISERVATEZZA E TUTELA

1. Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie o discriminazioni sono tenute al riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione.

2. Nei casi di assunzione di provvedimenti soggetti a pubblicazione, conseguenti o correlati a procedimenti per molestie e/o discriminazioni, il professionista o praticante che abbia subito molestie ha diritto a richiedere l’omissione del proprio nome nel documento pubblicato.

3. Ogni forma di ritorsione diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia casi di molestia o discriminazione, laddove compiuta da un iscritto, è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, fatta salva la possibilità del denunciante di tutelarsi in ogni sede.

ARTICOLO 8
FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Comitato Pari Opportunità provvede a organizzare ed attivare regolari e puntuali attività di formazione rispetto alle problematiche di cui al presente codice e, in particolare, su questioni connesse alle molestie ed alle discriminazioni in genere. E’ importante, infatti, che l’idea stessa della parità di trattamento diventi parte integrante del patrimonio culturale di ogni singolo iscritto, impedendo, in questo modo, comportamenti e atti discriminatori nei confronti degli iscritti all’ODCEC di Napoli e al relativo Registro dei Praticanti.

Il Comitato Pari Opportunità provvede inoltre a garantire la massima diffusione del presente codice, pubblicandolo sul sito web dell’ODCEC di Napoli, in apposita area, con indicazione delle iniziative e azioni positive svolte.

Composizione Comitato Pari Opportunità 2014-2016

n.

Composizione

Nominativo

e-mail

1

Consigliere
Deleg.

Carmen
Padula

carpadula@libero.it

2

Consigliere
Deleg.

Francesca
R. Marra Buonocore

francescabuonocore@libero.it

3

Consigliere
Deleg.

Immacolata
M.L.Vasaturo

immacolata.vasaturo@gmail.com

4

Consigliere
Deleg.

Liliana
Speranza

liliana.speranza@tiscali.it

5

Presidente

Amelia
Scotti

scamel@libero.it

6

Vice
Presidente

Elvira
Catuogno

elvycat@libero.it

7

Vice
Presidente

Monica
Franzese

m_franzese@hotmail.it

8

Segretario

Marialuigia
Vitagliano

marialuigivita@tiscalinet.it

9

Coordinamento
scientifico

Margherita
Romualdo

studioromualdo@libero.it

10

Coordinamento
scientifico

Stefano
Meer

stefano.meer@libero.it

11

Coordinamento
scientifico

Antonio
Cennamo

acennamo@studiocennamo.com

12

Consulente di fiducia

Maria
Caputo

maria.caputo@caputoepartners.com

13

Componente

Angela
Mazzagatti

angelamazzagatti@yahoo.it

14

Componente

Diodorina
Angelino

dangelino@odcec.napoli.it

15

Componente

Isabella
Zuccardi

isabella.zuccardi@libero.it

16

Componente

Luca
D’Isanto

lucadisanto@hotmail.it

17 Componente Maria
Pia Principe
mariapia.principe@tin.it

18

Componente

Matteo
De Lise

mattdelise@alice.it

19

Componente

Stefano

Ducceschi

stefano.ducceschi@gmail.com

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